FAQ

In Italia, il sistema Giustizia soffre di una lentezza cronica. Negli ultimi anni si è cercato di arginare l’eccessiva durata dei processi e rendere il sistema più efficiente, ma con scarsi risultati: i processi si protraggono per anni, in particolare quelli civili. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è ripetutamente pronunciata nei confronti dell’Italia sul mancato rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo.

Una giustizia troppo lenta, è una giustizia a metà: scoraggia le persone a lottare per i propri diritti e costringe chi si impegna in una causa civile a vivere un’attesa snervante, che può avere gravi ripercussioni dal punto di vista personale e professionale. 

A tutela dei cittadini nell’anno 2001 è intervenuta la Legge Pinto, che prevede l’equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi.

Può chiederla chi è stato parte di un processo ed ha subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, a causa dell’irragionevole durata del processo. È indispensabile esser stato parte in causa: nel processo penale, ad es., la vittima del reato, se non si è costituita parte civile, non ha diritto alla riparazione. 

Tutte le parti del processo possono chiedere la liquidazione dell’indennizzo: società, cooperative, fondazioni, associazioni e condomini, con esclusione delle pubbliche amministrazioni.

Anche la parte soccombente ha diritto all’equa riparazione, tranne nel caso in cui abbia agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese ed in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.

Il principio del termine di ragionevole di durata dei procedimenti non trova applicazione nel processo tributario.

La vigente normativa (art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 e successive modif.) considera rispettato il “termine ragionevole” se il processo non eccede la durata di:

  • 3 anni per il primo grado di giudizio;
  • 2 anni per il secondo grado di giudizio;
  • 1 anno per il giudizio in Cassazione;
  • 3 anni per il processo di esecuzione;
  • 6 anni per le procedure concorsuali;
  • 1 anno per il giudizio di equa riparazione ex L. 89/2001.

L’equa riparazione del danno – sia patrimoniale che non patrimoniale – causato al richiedente dal fatto che il processo è durato più del tempo ragionevole. 

Il diritto alla riparazione spetta indipendentemente dall’esito del processo: non importa, cioè, se esso sia stato favorevole, o meno, alla parte che chiede la riparazione.

I nostri legali, esperti della materia, anticiperanno tutte le spese necessarie per la causa e chiederanno il pagamento del compenso in base alle vigenti tariffe professionali solo in caso di esito favorevole della controversia.

La domanda di riparazione deve, a pena di decadenza, essere presentata entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il processo è divenuta definitiva.

Con la sentenza n. 88/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell’articolo 4 della Legge n. 89/2001, come sostituito dall’articolo 55, comma 1, lettera d), del convertito Decreto-legge n. 83/2012, “Legge Pinto”, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. È ora, pertanto, possibile presentare la domanda di equa riparazione anche in pendenza del giudizio presupposto di cui si lamenta la irragionevole durata.

Il ricorso deve essere iscritto al ruolo della volontaria giurisdizione della Corte di Appello nel cui distretto ha sede il Giudice davanti al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto di cui si lamenta la irragionevole durata. 

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia con riferimento ai processi trattati o, in corso di trattazione, davanti al Giudice ordinario civile o penale. 

Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

Di regola, viene liquidata una somma non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il “termine ragionevole”.

Nel determinare tale somma, si tiene conto: a) dell’esito del processo presupposto; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. 

La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.

Essa, viceversa, può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo erano state più di dieci (fino al 40 per cento, se erano più di cinquanta).

Inoltre, la somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento presupposto.

L’indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.

In ogni caso, la misura dell’indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice.

È possibile chiedere il pagamento dell’indennizzo iure hereditatis per il periodo che va dalla data del superamento del termine di ragionevole durata fino a quella della morte (c.f.r. Cass. civ. n. 20155/2011; Cass. civ. n. 1360/2011). In aggiunta, l’erede potrà ottenere oltre al danno iure hereditatis anche quello iure proprio per l’irragionevole dura del processo successiva alla propria costituzione, indennizzo commisurato al concreto patema subito laddove il termine di ragionevole durata sia stato nuovamente superato (c.f.r. cass. 4003/2014).

La legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n. 89/2001, il creditore debba rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, attestante:

  • la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo;
  • l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso titolo;
  • l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere;
  • la modalità di riscossione prescelta;

 

Tale dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata al Ministero competente ed alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna.

L’amministrazione debitrice dovrebbe effettuare il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti a carico del creditore. 

Prima che sia decorso il termine di mesi sei dall’invio della dichiarazione ministeriale, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento. 

I creditori di somme liquidate ai sensi della L. 89/2001 possono proporre l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure il pignoramento con atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L’ufficio competente presso i Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato, sono tenuti a vincolare l’ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata.




Il legislatore della novellata legge Pinto aveva previsto, in relazione ai processi nati a partire dal 31 ottobre 2016, che la domanda di equa riparazione potesse essere azionata, a pena di inammissibilità, solo dopo aver esperito i cd. “rimedi preventivi”.

In particolare, nel processo civile il rimedio preventivo è rappresentato dalla proposizione del giudizio con rito sommario o dalla richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario fatta entro l’udienza di trattazione e, in ogni caso, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i tre anni del primo grado di giudizio.

Ove non sia possibile il rito sommario di cognizione, anche in secondo grado, il rimedio preventivo è rappresentato dalla richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c. da farsi sei mesi prima che spiri il termine di ragionevole durata del processo e anche se la competenza è quella collegiale del Tribunale.

Nel processo amministrativo il rimedio preventivo è rappresentato da un’istanza di prelievo con la quale segnalare l’urgenza del ricorso.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 34/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, con riferimento al processo amministrativo, che prevedeva la improponibilità della domanda di indennizzo ex L. Pinto in caso di mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 4 settembre 2019, n. 22096, ha ribadito quanto affermato dalla Consulta, affermando che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo – considerata un rimedio preventivo – rileva unicamente ai fini della quantificazione dell’indennizzo previsto ai sensi della legge Pinto, ma non vale come condizione di ammissibilità del ricorso. Infatti, la predetta istanza rappresenta solo un adempimento formale, inidoneo a consentire un’efficace accelerazione della decisione di merito.  Di conseguenza, la sua omissione non può condizionare la proponibilità del ricorso per l’equa riparazione.

In quel caso veniva osservato che, per costante giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata dei procedimenti diventi eccessivamente lunghi, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente. Alternativamente alla durata ragionevole del processo, il rimedio interno deve comunque garantire l’adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale.

E, in applicazione di tali principi, la Corte aveva conseguentemente affermato che l’istanza di prelievo  non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la non ragionevole e non proporzionata sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

Nel processo penale il rimedio preventivo è rappresentato da un’istanza di accelerazione da farsi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di durata ragionevole.

Le stesse considerazioni svolte dalla Consulta con riferimento all’istanza di prelievo nel processo amministrativo, sono state richiamate per l’istanza di accelerazione del processo penale: la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione può incidere sul quantum, ma non sull’an dell’indennizzo.  Tale istanza, infatti, non diversamente dall’istanza di prelievo, non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sé decisivo − efficacia effettivamente acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente.

La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione, eventualmente, può assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dalla CEDU, la cui violazione comporta, per interposizione, quella dell’art. 117, comma 1, Cost. 

Da tali argomentazioni è conseguita la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata.

Gli stessi approdi giurisprudenziali sono valevoli anche per i processi contabili e pensionistici davanti alla Corte dei conti.




In caso di rigetto della domanda di indennizzo è possibile proporre opposizione dinanzi alla stessa Corte d’Appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del relativo provvedimento.

Sull’opposizione la Corte di appello si pronuncia con decreto entro quattro mesi dal deposito del ricorso. 

Il decreto è immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione sia in caso di rigetto sia di accoglimento.

Sebbene l’amministrazione debitrice è tenuta ad effettuare il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono stati integralmente assolti gli obblighi previsti a carico del creditore, quasi mai la stessa provvede al pagamento del dovuto in mancanza dell’esecuzione forzata o del giudizio di ottemperanza. Il creditore potrà sempre comunicare al proprio avvocato la volontà di avvalersi di altro professionista per l’esecuzione forzata del decreto di condanna. In tal caso sarà necessario rimborsare il difensore delle spese borsuali anticipate e gratificarlo con il pagamento del compenso professionale maturato in base alle tariffe professionali vigenti, o in base al diverso accordo con lo stesso intercorso.  

E’ possibile conferire a noi sia l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi propedeutici al pagamento sia di porre in esecuzione il decreto che ha riconosciuto il pagamento dell’indennizzo. Non chiediamo il pagamento di alcun compenso integrativo in relazione alla fase amministrativa ed esecutiva.

Per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è necessario aver esaurito i rimedi interni, compreso il ricorso per Cassazione (c.f.r. Sezioni Unite n. 1338- 1339 – 1340/04)

Siamo una società che collabora con i migliori studi professionali che hanno sviluppato negli anni una competenza specifica con riferimento alla L. 89/2001, divenendo, così, punti di riferimento in ambito nazionale. Tramite la nostra piattaforma digitale ed i nostri consulenti interni riusciamo a garantire un contatto costante e diretto con la clientela al fine di relazionare ogni avanzamento della procedura. 

Non chiediamo alcun anticipo su spese e compensi. 

Solo in caso di esito positivo della controversia il cliente sarà tenuto al pagamento di un compenso predeterminato al momento del conferimento dell’incarico.